Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2136 del 2013

ECLI:IT:TARCT:2013:2136SENT

Massima

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Il piano paesaggistico, adottato dalla Regione in assenza di apposite norme regionali di attuazione previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 42/2004, è legittimo in quanto il procedimento di formazione dello stesso, pur in mancanza di tale disciplina regionale, è stato svolto nel rispetto del principio di riserva di legge di cui all'art. 97 Cost., attraverso l'applicazione analogica delle norme procedimentali previste per la dichiarazione di notevole interesse pubblico e per la redazione del piano territoriale paesistico, integrate con le disposizioni di carattere generale sulla partecipazione di cui alla legge n. 241/1990. La mancata emanazione delle norme regionali di cui all'art. 144 non determina la violazione del principio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118 Cost., in quanto la funzione di pianificazione paesaggistica spetta, ai sensi degli artt. 135 e 143 d.lgs. n. 42/2004, allo Stato e alle Regioni e, nell'ambito della Regione Siciliana, all'ente regionale ai sensi dell'art. 1, primo comma, D.P.R. n. 637/1975. Il piano paesaggistico, in quanto finalizzato alla tutela e valorizzazione del paesaggio, non è soggetto alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. n. 152/2006, in quanto non determina alcun impatto sull'ambiente, limitandosi a dettare prescrizioni volte a garantire il corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, ai fini di uno sviluppo sostenibile. L'adozione del piano paesaggistico spetta all'Assessore competente in materia, in quanto atto di indirizzo politico-amministrativo, e non al dirigente, il quale è competente all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ma non degli atti di pianificazione. Le prescrizioni del piano paesaggistico, una volta adottato, trovano immediata applicazione anche per gli interventi già autorizzati, in quanto l'art. 143, nono comma, d.lgs. n. 42/2004 prevede che, a far data dall'adozione del piano, non siano consentiti interventi in contrasto con le sue previsioni. Infine, la suddivisione del territorio regionale in ambiti paesaggistici, anche se interprovinciali, non determina di per sé l'illegittimità del piano, in assenza di prova di un trattamento differenziato all'interno del medesimo ambito.

Sentenza completa

N. 01012/2012
REG.RIC.

N. 02136/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01012/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2012, proposto da:
Co.Pro.M Sicilia s.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t.
, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Catania, via V. Giuffrida, 37;

contro

Assessorato dei Beni culturali e ambientali e dell'Identità Siciliana, in persona dell’Assessore
p.t.
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
((omissis))na, in persona del Presidente
p.t.
, Soprintendenza ai Beni cultural…

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