Cassazione penale Sez. I sentenza n. 483 del 2 marzo 1988

ECLI:IT:CASS:1988:483PEN

Massima

Massima ufficiale
Il requisito della specificità dei motivi, indicato dall'art. 201 settimo comma cod. PROC.PEN., a pena di inammissibilità della impugnazione, comporta per la parte impugnante non solo l'onere di indicare i punti circoscritti della decisione gravata, ma anche quello di spiegare le ragioni per le quali ritiene tale decisione ingiusta o contra legem in relazione a quei punti, indicando in modo preciso gli elementi di fatto o di diritto che si pongono a fondamento delle censure.

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