Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5463 del 2 maggio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:5463PEN

Massima

Massima ufficiale
L'avviso delle operazioni di analisi che, in base alla sentenza della corte costituzionale 28 luglio 1983 n. 248, il laboratorio di igiene e profilassi deve dare al titolare dello scarico, non richiede l'osservanza della norma di cui all'art. 304 ter. cod. proc. pen., cosicché la violazione di dette norme non importa nullità processuale, ai sensi dell'art. 185 n. 3 cod. proc. PEN.. infatti, gli accertamenti tecnici, compiuti dal laboratorio di igiene e profilassi, non sono atti preistruttori di polizia giudiziaria, bensì atti di polizia amministrativa, non assistiti dalle garanzie della fase processuale. Pertanto, è legittima l'esecuzione dell'analisi, effettuata il giorno seguente a quello del prelievo dei campioni, sebbene non siano decorse ventiquattrore dall'avviso.

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