Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ancona sentenza n. 912 del 2015

ECLI:IT:TARMAR:2015:912SENT

Massima

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Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio, una volta validamente presentata, non può essere successivamente revocato dalla pubblica amministrazione, in assenza di nuovi e sopravvenuti elementi che ne giustifichino l'annullamento. L'annullamento di un precedente provvedimento di accoglimento dell'obiezione di coscienza, senza adeguata motivazione, integra un vizio di legittimità che comporta l'annullamento degli atti consequenziali, quali la cartolina di precetto per la chiamata alle armi. Il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione impone il rispetto della decisione di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, una volta validamente acquisita, salvo sopravvenienza di nuovi e diversi presupposti di fatto e di diritto che ne giustifichino la revoca. La pubblica amministrazione non può, pertanto, revocare unilateralmente e senza adeguata motivazione il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, in quanto ciò violerebbe il principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché il diritto del cittadino a veder tutelato il proprio affidamento legittimamente riposto nell'originario provvedimento favorevole.

Sentenza completa

N. 01381/1995
REG.RIC.

N. 00912/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01381/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1381 del 1995, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Ancona, viale della Vittoria, 7;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

- della cartolina precetto n. 97, inviata al ricorrente il 25.10.1995, con la quale viene disposta la sua chiamata alle armi presso il 3° RGT. “Guardie” di Orvieto, a partire dal 5.12.1995;

- di tutti gli atti inerenti, conness…

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