Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16270 del 7 aprile 2004

ECLI:IT:CASS:2004:16270PEN

Massima

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Il diritto di cronaca, quale aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione, si configura come causa di giustificazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, ma è soggetto a precisi limiti: la verità obiettiva del fatto narrato, l'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e la correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito. Pertanto, il giornalista, nel riportare notizie, anche se acquisite da fonti qualificate, ha l'obbligo di sottoporle a puntuale verifica e controllo, al fine di evitare deformazioni sostanziali della notizia e l'attribuzione di condotte o situazioni non corrispondenti alla realtà, che possano ledere la reputazione della persona coinvolta. La mancanza di tali requisiti, in particolare il difetto di verità oggettiva del fatto narrato, determina l'inapplicabilità della scriminante del diritto di cronaca, configurando il reato di diffamazione. Inoltre, il direttore responsabile di un quotidiano, in virtù della sua posizione di garanzia, è chiamato a esercitare un effettivo controllo sulla veridicità delle notizie pubblicate, al fine di evitare la diffusione di informazioni lesive della reputazione altrui.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: FOSCARINI BRUNO - Presidente PROVIDENTI FRANCESCO - Consigliere PIZZUTI GIUSEPPE - Consigliere SICA GIUSEPPE - Consigliere NAPPI ANIELLO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) En. Si. N. IL (...) 2) Vi. Fe. N. IL (...) avverso SENTENZA del 12/06/2003 CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SICA GIUSEPPE udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto udito, per la parte civile, l'Avv. Udito il difensore Avv. An. Sa. in sost. avv. Vi. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 12/6/2003, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione 9/12/1998 del tribunale di M…

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