Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 876 del 28 gennaio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:876PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 71 legge 27 dicembre 1975, n. 685 ("disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope") non è necessaria l'effettiva messa in commercio della sostanza stupefacente, ma è sufficiente l'illecita detenzione di un quantitativo che non possa ritenersi, per natura e qualità, di modica quantità e cioè tale che non debba superare il numero di dosi minimo per l'uso di qualche giorno e per una sola persona.

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