Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5581 del 27 maggio 1991
ECLI:IT:CASS:1991:5581PEN
Massima
Massima ufficiale
La riduzione di un terzo della pena complessiva, previsto dall`art. 442, comma secondo, nuovo cod. proc. pen., ha natura particolare e regolamentazione diversa delle attenuanti disciplinate dal codice penale, in quanto risulta svincolata, sia nell`"an che nel quantum", dal potere discrezionale del giudice e trova la sua causa non in circostanza afferenti al reato od alla personalita` del reo (e neppure in comportamenti sopravvenuti, sintomatici del suo ravvedimento), bensi` nell`esito del cosiddetto "patteggiamento sul rito", in virtu` del quale il processo puo` essere definito, nella fase preliminare, sulla base dei soli indizi acquisiti e con implicita rinuncia delle parti alla istruttoria dibattimentale. Trattasi, pertanto, di una sorta di "premio" alla collaborazione fornita dall`imputato al raggiungimento degli effetti deflattivi voluti dal legislatore. Ne deriva che, qualora a causa del dissenso del P.M., tali effetti non si siano verificati - ed il processo sia stato celebrato nelle forme ordinarie - deve ritenersi preclusa la applicabilita` della predetta diminuzione che, in tale ipotesi, risulterebbe priva della sua causa giuridicoprocedurale. La predetta riduzione deve ritenersi regolata dal principio "tempus regit actum", cosicche` il precetto che si ricava dalla nuova formulazione dell`art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 247 (a seguito della declaratoria di parziale illegittimita` di cui alla sentenza n. 66/1990 della Corte Costituzionale), secondo il quale il dissenso del pubblico ministero alla celebrazione del giudizio abbreviato, deve essere, in ogni caso motivato - non puo` trovare applicazione in un processo che, a causa del mero dissenso del P.M., risulti definito in primo grado, con il rito ordinario, con sentenza pronunciata in data anteriore a quella della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale. (Nella fattispecie e` stata annullata la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto l`efficacia retroattiva della sentenza n. 66/1990 della Corte Costituzionale ed invalido il dissenso non motivato del P.M. al rito abbreviato).
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