Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 45383 del 9 ottobre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:45383PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") è ammissibile solo per vizi relativi alla qualificazione giuridica del fatto e non per censure inerenti alla ricostruzione della fattispecie concreta, in quanto il controllo di legittimità del giudice di legittimità è limitato a tale ambito. Pertanto, il ricorso che denunci violazioni di legge concernenti gli elementi costitutivi del reato o la sussistenza delle condizioni di punibilità, senza investire la qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile. Ciò in quanto il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo caratterizzato da un elevato grado di consensualità e di disponibilità dell'accertamento del fatto, non consente un sindacato pieno e incondizionato della Corte di Cassazione sulla ricostruzione del fatto, ma solo sulla corretta applicazione della legge penale al fatto ricostruito dalle parti e ritenuto dal giudice di merito. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quale sanzione pecuniaria per l'abuso del processo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia - Presidente

Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrin - Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere

Dott. AMATORE Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS)
avverso la sentenza del 18/01/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 18/01/2018, il Tribunale di Napoli, per quanto e' qui di interesse, ha applicato a (OMISSIS) ex articolo 444 cod. proc. pen. la pena richiesta dalle parti in relazione all'imputazione di tentato furto (commesso il (OMISSIS)).
Avverso l'indicata sentenza ha propost…

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