Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28567 del 20 giugno 2018

ECLI:IT:CASS:2018:28567PEN

Massima

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La minaccia è penalmente rilevante quando sia tale da incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, indipendentemente dagli effetti ottenuti, essendo sufficiente che le espressioni utilizzate siano idonee a destare nella vittima un fondato timore di subire un danno ingiusto, anche in ragione del contesto relazionale e di vicinato in cui si inseriscono. La valutazione dell'idoneità intimidatoria delle frasi attribuite all'imputato deve essere effettuata in concreto, tenendo conto delle circostanze del caso, senza che sia necessario l'effettivo verificarsi del danno temuto. Ciò in quanto la fattispecie di minaccia mira a tutelare la libertà morale della persona, a prescindere dalle conseguenze della condotta. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente che le espressioni utilizzate siano idonee a turbare la serenità psichica della vittima, inducendola a temere il verificarsi di un evento dannoso, anche in ragione del contesto relazionale in cui si inseriscono, senza che sia necessario l'effettivo compimento dell'azione minacciata o il conseguimento del risultato intimidatorio. La valutazione dell'idoneità intimidatoria delle frasi deve essere effettuata in concreto, tenendo conto delle circostanze del caso, senza che sia necessario l'effettivo verificarsi del danno temuto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTEMBRE Antonio - Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi - Consigliere

Dott. MORELLI Francesc - rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/04/2017 del TRIBUNALE di LA SPEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCA MORELLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LIGNOLA FERDINANDO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO CHE DETERMINA IN EURO 50 DI MULTA, INAMMISSIBILE NEL RESTO;
NESSUNO E' COMPARSO.

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