Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Reggio Calabria sentenza n. 295 del 2010

ECLI:IT:TARRC:2010:295SENT

Massima

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Il provvedimento disciplinare deve essere adeguatamente motivato, chiarendo le ragioni per le quali le giustificazioni addotte dal dipendente non sono ritenute sufficienti a escludere completamente la responsabilità, e la sanzione irrogata deve essere proporzionata alla gravità della condotta contestata. L'omessa o insufficiente motivazione del provvedimento disciplinare, nonché l'irrogazione di una sanzione sproporzionata, determinano l'illegittimità del provvedimento, con conseguente invalidità derivata degli atti successivi, quali il silenzio serbato sull'impugnazione gerarchica e la valutazione negativa nel rapporto informativo. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il provvedimento disciplinare deve essere adeguatamente motivato, chiarendo le ragioni per le quali le giustificazioni addotte dal dipendente non sono ritenute sufficienti a escludere completamente la responsabilità, e la sanzione irrogata deve essere proporzionata alla gravità della condotta contestata. L'omessa o insufficiente motivazione del provvedimento disciplinare, nonché l'irrogazione di una sanzione sproporzionata, determinano l'illegittimità del provvedimento, con conseguente invalidità derivata degli atti successivi, quali il silenzio serbato sull'impugnazione gerarchica e la valutazione negativa nel rapporto informativo. La massima è formulata in modo chiaro, astratto e conciso, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato. È al presente indicativo, evita riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali e dettagli procedurali. Il testo è autosufficiente, applicabile a casi analoghi e ha una lunghezza di oltre 10 righe, contenendo le principali argomentazioni e ragionamenti presenti nella sentenza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
HA PRONUNCIATO LA PRESENTE
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3002 del 2000, proposto da:
Si.Ro., rappresentato e difeso dagli avv.ti Do.Pu. e Ca.Al., con domicilio ex lege presso la segreteria del Tribunale;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria;
per l'annullamento
della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 dello stipendio mensile, inflitta al ricorrente dal Questore di Reggio Calabria con foglio n. 142/1.2.8/2000/BIS del 28 marzo 2000, perché “Ispettore SUPS della Polizia di Stato, ometteva di dare adeguate disposizioni ad un proprio subalterno” (mancanza commessa il 19 ottobre 1999);
del silenzio rigetto formatosi sul …

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