Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2090 del 10 aprile 1981

ECLI:IT:CASS:1981:2090CIV

Massima

Massima ufficiale
In caso di reiterazione delle assenze del lavoratore per malattia, il superamento del cosiddetto periodo di comporto costituisce causa sufficiente per il licenziamento senza necessita di una ulteriore valutazione dell'interesse dell'impresa e senza che sia dato distinguere fra il superamento determinato da un'unica malattia e quello determinato da una pluralità di manifestazioni morbose. (Cosiddetto comporto frazionato o per sommatoria).

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