Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6645 del 29 giugno 1985

ECLI:IT:CASS:1985:6645PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale l'art. 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152 nel punto in cui dispone che quanto stabilito dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 deve applicarsi anche ai soggetti indicati ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423. Detta norma, infatti, non importa alcuna violazione del principio di uguaglianza dei cittadini sancito dall'art. 3 della costituzione (il quale non preclude al legislatore di valutare liberamente situazioni oggettive parzialmente analoghe e di dare ad esse regolamentazione legale identica) in quanto estende il disposto della legge n. 575/1965 a coloro nei confronti dei quali le misure di prevenzione possono essere applicate dopo la diffida del questore, estensione che appare giustificata dalla pericolosità sociale di detti soggetti.

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