Cassazione penale Sez. V sentenza n. 40485 del 19 ottobre 2009

ECLI:IT:CASS:2009:40485PEN

Massima

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Il provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione personale, quale la sorveglianza speciale, può essere legittimamente adottato nei confronti di un soggetto anche in assenza di una precedente condanna penale per il reato di associazione mafiosa, purché sussistano sufficienti elementi indiziari della sua appartenenza o contiguità ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso. Il giudizio di pericolosità sociale, che fonda l'applicazione della misura, si basa su una valutazione prognostica della possibilità di future condotte delittuose, distinta e autonoma rispetto al giudizio di responsabilità penale, sicché l'eventuale assoluzione dell'interessato da un precedente addebito di partecipazione ad associazione mafiosa non preclude necessariamente l'adozione della misura di prevenzione. Ciò in quanto il procedimento di prevenzione ha una finalità di tutela anticipata dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva, che si fonda su un apprezzamento di elementi indiziari di pericolosità sociale, anche di natura indiziaria, diversi e ulteriori rispetto a quelli necessari per la pronuncia di una sentenza di condanna penale. Pertanto, la motivazione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione deve dare conto in modo logico e coerente degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale, senza che sia necessario un puntuale riscontro con gli esiti di un precedente procedimento penale conclusosi con sentenza assolutoria.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente

Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere

Dott. BEVERE Antonio - Consigliere

Dott. SANDRELLI Gian Giacom - Consigliere

Dott. SAVANI Piero - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Cr. Sa. ;

avverso l'Ordinanza depositata il 20.10.2008 dalla Corte d'Appello di Palermo.

IN FATTO

Con decreto 27.11.2007 il Tribunale di Trapani ha applicato a CR.Sa. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con obbligo di versare previa cauzione, quale indiziato di "appartenenza" (non essendo r…

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