Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 688 del 2014

ECLI:IT:TARPIE:2014:688SENT

Massima

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Il proprietario di un immobile con copertura in cemento amianto, ritenuta in condizioni di degrado tali da comportare un rischio per la salute pubblica, è obbligato a provvedere alla bonifica del manufatto mediante rimozione della relativa copertura, secondo le modalità previste dalla normativa di settore, anche qualora la rimozione risulti economicamente onerosa per il proprietario, in quanto tale onere non costituisce un vizio di legittimità del provvedimento amministrativo che lo impone. L'amministrazione comunale, nell'esercizio dei propri poteri di tutela della salute pubblica, può legittimamente ordinare la bonifica di un manufatto in amianto sulla base di accertamenti tecnici svolti dall'ARPA, competente a valutare lo stato di conservazione del materiale, senza che rilevi la mancata adozione di analoghi provvedimenti nei confronti di altri manufatti analoghi presenti nella medesima zona, atteso che l'eventuale disparità di trattamento non esonera il proprietario dall'obbligo di bonifica del proprio immobile, ma semmai lo autorizza a pretendere che l'amministrazione si attivi in modo analogo anche per gli altri manufatti. Il proprietario non può sottrarsi all'obbligo di bonifica facendo valere la natura "compatta" piuttosto che "friabile" del materiale in amianto, in quanto tale distinzione rileva solo ai fini della determinazione delle modalità e dei tempi di esecuzione dell'intervento di rimozione, ma non esclude l'obbligo di bonifica ove il materiale sia comunque ritenuto in condizioni di degrado tali da comportare un rischio per la salute pubblica.

Sentenza completa

N. 00573/2013
REG.RIC.

N. 00688/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00573/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 573 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Francia, 19 Bis;

contro

COMUNE di TORTONA, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Caprie, 13;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 55, prot. n. 7265, emessa dal Comune di Tortona, Settore Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente, in data 25.03.2013 e notificata alla ricorrente in pa…

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