Cassazione penale Sez. I sentenza n. 998 del 3 febbraio 1993
ECLI:IT:CASS:1993:998PEN
Massima
Massima ufficiale
A seguito della sentenza 2 luglio 1990 n. 313 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la illegittimita` costituzionale dell'articolo 444, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'articolo 27, terzo comma, Costituzione, il giudice possa valutare la conformita` della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione, il giudice puo` valutare la congruita` della richiesta sanzione penale da applicare in relazione al fine rieducativo cui la pena stessa deve tendere. conforme: Sen 29/04/1991 1672 sez 1 Pen
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