Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11205 del 17 marzo 2016

ECLI:IT:CASS:2016:11205PEN

Massima

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Il sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, sottoposto a misure di prevenzione, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e divieti imposti dal provvedimento giudiziario, ivi compreso l'obbligo generale di rispettare le leggi, la cui violazione integra il reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2, indipendentemente dalla natura specifica della condotta illecita posta in essere. Tale obbligo generale di rispettare le leggi, imposto al sorvegliato speciale, non è ritenuto indeterminato dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto correlato sistematicamente alla complessiva disciplina delle misure di prevenzione e finalizzato ad assicurare la collettività dal pericolo della commissione di fatti illeciti da parte di soggetti giudicati socialmente pericolosi. Pertanto, la violazione di una qualsiasi norma di legge da parte del sorvegliato speciale, anche se non direttamente connessa agli obblighi o divieti specificamente indicati nel provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, integra il reato di cui all'art. 75, comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 2011, consentendo l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure cautelari coercitive. Tale interpretazione, volta a garantire l'effettività della misura di prevenzione e la tutela della collettività, è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la condotta del sorvegliato speciale che, ad esempio, guidi un veicolo senza patente, integra non solo la contravvenzione prevista dall'art. 73 del D.Lgs. n. 159 del 2011, ma anche il delitto di cui all'art. 75, comma 2, dello stesso decreto, in quanto violazione dell'obbligo generale di rispettare le leggi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. ALMA ((omissis)) - Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
((omissis)), n. a (OMISSIS), rappresentato e assistito dall'avv. (OMISSIS) e dall'avv. (OMISSIS), di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Paola, in funzione di giudice monocratico, n. 698/2015, in data 07.11.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualita' delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. ((omissis));
udita la requisitoria del Sostituto Pro…

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