Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 1420 del 2014

ECLI:IT:TARBS:2014:1420SENT

Massima

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Il rilascio del certificato di agibilità, previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, è subordinato alla verifica non solo degli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza, ma anche dell'assenza di abusi edilizi, in quanto l'agibilità non può essere riconosciuta in presenza di opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi. L'amministrazione comunale, nel valutare la domanda di agibilità, è tenuta a esercitare un controllo proporzionato alle irregolarità riscontrate, indicando ai proprietari gli interventi correttivi necessari per ottenere il rilascio del certificato, senza emettere un diniego generico e privo di adeguata motivazione. Qualora siano accertate irregolarità di natura igienico-sanitaria o difformità edilizie sanabili, il Comune non deve negare immediatamente l'agibilità, ma deve fissare un termine per la regolarizzazione, al fine di consentire il superamento delle criticità e il conseguimento dell'agibilità sostanziale, a garanzia della sicurezza delle persone che già occupano l'immobile. Il mancato rispetto della corrispondenza tra l'opera realizzata e il progetto approvato, così come la presenza di vizi di natura igienico-sanitaria, non comportano automaticamente il diniego del certificato di agibilità, ma richiedono un'istruttoria puntuale da parte dell'amministrazione, volta a individuare con precisione le irregolarità e le modalità per la loro risoluzione. Inoltre, l'onere di presentare la domanda di accatastamento grava sul proprietario attuale dell'immobile, anche se diverso dal soggetto che ha ottenuto il titolo edilizio e realizzato l'intervento.

Sentenza completa

N. 00477/2007
REG.RIC.

N. 01420/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00477/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 477 del 2007, proposto da:
EDILPROGRESS SRL (poi FALLIMENTO EDILPROGRESS SRL), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso gli ultimi due in Brescia, corso Magenta 43/D;

contro

COMUNE DI ALBINO, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

per l'annullamento

- del provvedimento del responsabile dell’Area 3 Servizi Territoriali prot. n. 6035 del 7 marzo 2007, con il quale è stato negato il certificato di agibilità ex art. …

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