Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza breve n. 2629 del 2013

ECLI:IT:TARPA:2013:2629SENB

Massima

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La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, al pari degli atti infraprocedimentali non idonei a determinare un arresto o ad evocare uno sbocco con certezza negativo della procedura, non costituisce atto autonomamente impugnabile in ragione della sua natura meramente preparatoria nell'ambito di un iter procedimentale suscettibile di definizione non necessariamente sfavorevole nei confronti dell'interessato. Pertanto, il ricorso avverso tale comunicazione di avvio del procedimento deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'atto impugnato non è lesivo della sfera giuridica del destinatario e non determina alcuna definitiva conclusione del procedimento. La giurisprudenza amministrativa consolidata afferma che gli atti endoprocedimentali, privi di una propria autonoma efficacia lesiva, non sono autonomamente impugnabili, in quanto il loro eventuale vizio potrà essere fatto valere solo avverso il provvedimento finale, qualora questo risulti sfavorevole per il destinatario. Pertanto, il ricorso avverso la comunicazione di avvio del procedimento deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tale atto non è idoneo a produrre effetti immediati e diretti sulla sfera giuridica del destinatario, essendo meramente preparatorio e strumentale rispetto all'adozione del provvedimento finale.

Sentenza completa

N. 01824/2011
REG.RIC.

N. 02629/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01824/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2011, proposto da Nunzia Taormina, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Mogavero, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Sferracavallo, 146/A;

contro

il Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Impinna, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune in Palermo, piazza Marina N.39;

per l'annullamento

- dell'atto n. 34905 del 14.1.2011 con cui il Comune di Palermo ha comunicato alla ricorrente, ai sensi degli artt. 5, commi 3, 8 e 9 della L.r. n. 10/1991, l’avvio del procedimen…

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