Cassazione penale Sez. I sentenza n. 558 del 2 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:558PEN

Massima

Massima ufficiale
A norma dell'art.. 273 cod. proc. pen., la emissione del mandato di cattura è doverosa per uno dei reati ex art.. 253 dello stesso codice anche quando sia stata pronunciata sentenza di condanna, sebbene non definitiva. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è precisato che la cattura deve sopravvenire nei casi previsti dall'art.. 253 cod. proc. pen. allorquando l'imputato sia stato condannato per un reato sottoposto a quel regime).

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