Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5903 del 14 aprile 2003

ECLI:IT:CASS:2003:5903CIV

Massima

Massima ufficiale
La deducibilità e rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario resta preclusa dal giudicato sulla giurisdizione, che può formarsi: a seguito di pronuncia espressa sulla giurisdizione, qualora tale statuizione non sia stata oggetto di specifica impugnazione; per effetto del passaggio in giudicato di un capo della pronuncia sul merito, sul necessario presupposto della giurisdizione stessa; a seguito di decisione al riguardo resa dalle Sezioni Unite. Pertanto, in mancanza di tale giudicato, il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio dal giudice di rinvio investito della causa a seguito di annullamento (nella specie: per vizio di motivazione) da parte di una sezione semplice, non abilitata a statuire sulla giurisdizione.

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