Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2651 del 22 gennaio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:2651PEN

Massima

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Il provvedimento di archiviazione è impugnabile per cassazione solo nei limiti tassativamente previsti dalla legge, ossia per violazione del contraddittorio, e non per contestare il merito della decisione. La natura interlocutoria e sommaria dell'archiviazione, finalizzata al controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale e non all'accertamento del merito, giustifica tale limitazione dei mezzi di impugnazione, in quanto la pretesa sostanziale del denunziante/querelante è comunque adeguatamente garantita dalla possibilità di sollecitare la riapertura delle indagini e dall'intatta facoltà di esercitare i propri diritti d'azione e difesa in sede civile. Pertanto, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione è inammissibile qualora non deduca vizi relativi alla violazione del contraddittorio, in quanto la legge non consente di denunciare motivi riguardanti il merito della decisione. Tale declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, in considerazione della natura delle questioni dedotte e dell'evidente determinazione della causa di inammissibilità per colpa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente

Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS) parte offesa;
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS) parte offesa;
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS) parte offesa;
nel procedimento contro:
IGNOTI;
avverso l'ordinanza n. 3628/2016 GIP TRIBUNALE di FORLI', del 29/06/2017.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Forli', ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti per il reato di cui all'articolo 644 c.p..
Contro tale provvedimen…

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