Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 31 del 3 maggio 2001

ECLI:IT:CASS:2001:31PEN

Massima

Massima ufficiale
Non può essere concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale di una sentenza di condanna, successiva a una o a più sentenze di patteggiamento, salvo che, trattandosi di condanna per reati anteriormente commessi, la pena con essa inflitta cumulata con quelle precedentemente applicate, rientri nei limiti temporali indicati dall'art. 175 c.p. Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall'art. 168, comma 1, n. 2, c. p.; viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 c.p., ma - nelle medesime condizioni - va addirittura revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione ex art. 164, comma 2 n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta ex art. 168, comma 1 n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini. In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro. È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 c.p., nella parte in cui, ai fini della concessione del beneficio della non menzione di condanna successiva a sentenza di patteggiamento, considera quest'ultima come «prima condanna», non essendo tale equiparazione né irragionevole, né contrastante con le finalità rieducative della pena. In tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 c.p. circa la concedibilità di un secondo beneficio.

Sentenza completa

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                        SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mI Sigg.ri Magistrati:

Dott. Aldo       VESSIA                  - ((omissis)) f.f. -

Dott. Francesco  AMIRANTE                - Presidente di sezione -

Dott. Vincenzo   CARBONE                 - Presidente di sezione -

Dott. Francesco  CRISTARELLA ORESTANO    - Consigliere -

Dott. Antonio    VELLA                   - Consigliere -

Dott. Paolo      VITTORIA                - Consigliere -

Dott. Erminio    RAVAGNANI               - Consigliere -

Dott. Ernesto    LUPO                    - Consigliere -

Dott. Enrico     ALTIERI                 - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EUROSARDA  GESTIONI  TURISTICHE  S.R.L.,  in   persona   del   legale

rappresentante pro - tempore, elettivamente do…

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