Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5580 del 13 giugno 1984

ECLI:IT:CASS:1984:5580PEN

Massima

Massima ufficiale
E' consentito ripetere il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di chi ne abbia già usufruito se nel periodo compreso fra la precedente condanna sospesa e quella per la quale viene richiesto il beneficio l'imputato abbia riportato condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione non sospesa. Tale beneficio non può essere reiterato più di una volta. Il riferimento alla nuova e alla precedente condanna, previsto dall'ultimo comma dell'art.. 164 cod. pen., ha lo scopo di stabilire che il cumulo delle pene con esse inflitte all'imputato, nel quale ovviamente rientrano anche le pene relative alle condanne intermedie, non deve superare i limiti previsti dall'art.. 163 cod. PEN.. .

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