Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 16839 del 21 dicembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:16839PEN

Massima

Massima ufficiale
La mancanza di prove della colpevolezza dell'imputato (o della sussistenza del fatto) che, per l'art. 479 capoverso cod. proc. pen., importa normalmente l'assoluzione con formula piena, non giustifica, invece, il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 152 stesso codice, quando sussista una causa di estinzione del reato, poiché, in tal caso, il proscioglimento con la formula ampiamente liberatoria e condizionato all'esistenza di prove positive della innocenza dell'imputato (o della insussistenza del fatto); ne consegue che il proscioglimento con formula piena in pendenza di una causa estintiva del reato è previsto dal legislatore come ipotesi del tutto eccezionale e può aversi solo quando ricorre la prova evidente, cioè positiva, della completa innocenza dell'imputato o della insussistenza del fatto o della sua non incriminabilità.

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