Cassazione penale Sez. I sentenza n. 319 del 30 aprile 1981

ECLI:IT:CASS:1981:319PEN

Massima

Massima ufficiale
L'imputato il quale ritenga che attraverso l'emissione di mandati di cattura 'a catenà sia stata elusa l'applicazione delle norme sulla durata massima della custodia preventiva, deve chiedere al giudice competente la scarcerazione ai sensi dell'art 272, comma settimo, cod proc pen e, in caso di diniego, deve proporre appello e successivamente ricorso per cassazione ai sensi dell'art 272 bis cod proc pen. in siffatta situazione non è invece consentito proporre ricorso per cassazione contro il mandato di cattura a norma dell'art 263 bis cod proc pen, poiché tale rimedio è esperibile rispetto alle violazioni di legge che comportano la nullità del provvedimento coercitivo quale titolo legittimo di custodia preventiva, a prescindere dalla decorrenza e dalla durata massima della stessa.

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