Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 2602 del 2009

ECLI:IT:TARVEN:2009:2602SENT

Massima

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Il ritiro del provvedimento impugnato da parte dell'Amministrazione determina l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, con conseguente condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio in favore del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in quanto l'Amministrazione, pur avendo ritirato l'atto contestato, non ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni del ricorrente. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il ritiro del provvedimento impugnato da parte dell'Amministrazione, pur determinando l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, non esclude la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, qualora l'Amministrazione non abbia riconosciuto la fondatezza delle ragioni del ricorrente. Tale principio mira a tutelare la posizione del ricorrente che, pur avendo ottenuto l'annullamento dell'atto impugnato, non ha visto riconosciute le proprie ragioni dall'Amministrazione. La massima giuridica che sintetizza tale principio di diritto è la seguente: Il ritiro del provvedimento impugnato da parte dell'Amministrazione determina l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, ma non esclude la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, qualora l'Amministrazione non abbia riconosciuto la fondatezza delle ragioni del ricorrente. Tale principio mira a tutelare la posizione del ricorrente che, pur avendo ottenuto l'annullamento dell'atto impugnato, non ha visto riconosciute le proprie ragioni dall'Amministrazione. Il mancato riconoscimento della fondatezza delle ragioni del ricorrente da parte dell'Amministrazione, nonostante il ritiro del provvedimento impugnato, comporta la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, al fine di salvaguardare la posizione di quest'ultimo e sanzionare il comportamento dell'Amministrazione che, pur avendo ritirato l'atto contestato, non ha riconosciuto la correttezza delle doglianze del ricorrente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2 del 1998, proposto da:

Vi. Ca., rappresentato e difeso dagli avv. Al. Bi., Do. Go., con domicilio eletto presso Al. Bi. in Ve., Piazzale Ro., (...);

contro
Ministero delle Finanze - Ro. - (Ro.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Ve., domiciliata per legge in Ve., Sa. Ma., (...);

Ministero del Tesoro - Ro. - (Ro.), Direzione Compartimentale Dogane  II. Ve. - (Ve.);

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento AGP/4/32119 con cui la Circoscrizione doganale di Ve. ha contestato al ricorrente un debito di Lire 49.613.120 in solido con altri soggetti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze - Ro. - (Ro.);<…

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