Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3297 del 11 marzo 1980

ECLI:IT:CASS:1980:3297PEN

Massima

Massima ufficiale
Le disposizioni di cui all'art. 219 capoverso n. 1 legge fallimentare è applicabile, per effetto di interpretazione estensiva, anche ai fatti indicati nel secondo comma n. 1 dell'art. 223 legge fallimentare. Pertanto, ove l'amministratore di una società dichiarata fallita sia incorso nella violazione del precetto di cui all'art. 2621 Cod. civ. ed abbia inoltre commesso uno o più fatti descritti nell'art. 216 legge fallimentare, egli dovra rispondere, non già di tanti reati quante sono le violazioni commesse, ma di un solo reato di bancarotta fraudolenta, aggravato ai sensi dell'art. 219 legge fallimentare.

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