Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1719 del 13 maggio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:1719PEN

Massima

Massima ufficiale
Al procedimento di prevenzione si applicano le norme e i principi generali stabiliti dal codice di procedura penale pertanto in sede di appello e` consentito al giudice di rilevare i vizi del decreto emesso in primo grado e provvedere direttamente alla loro eliminazione senza pronunciare al di fuori dei casi tassativamente previsti (art. 522 cod. proc. pen.), l`annullamento con rinvio al primo giudice.

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