Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 16751 del 2024

ECLI:IT:TARLAZ:2024:16751SENT

Massima

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La procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile è ascrivibile al genus della DIA/SCIA e, pertanto, al decorso del termine di legge di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, non si determina il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che rende l'inerzia equivalente ad un provvedimento di accoglimento, bensì si determina l'effetto di rendere lecita l'attività privata, secondo il meccanismo proprio della SCIA. L'Amministrazione comunale, entro il termine di trenta giorni, può esercitare poteri di verifica e controllo sulla completezza e regolarità della documentazione presentata, adottando atti endoprocedimentali quali la richiesta di integrazione documentale o il preavviso di rigetto, i quali, tuttavia, non determinano l'interruzione o la sospensione del procedimento, ma costituiscono espressione del potere di autotutela istruttoria dell'Amministrazione. Tali atti, pertanto, non sono autonomamente impugnabili, se non nel termine decadenziale previsto per l'impugnazione dell'eventuale provvedimento finale di diniego, salvo che non integrino vizi di legittimità tali da renderli annullabili. Inoltre, il mancato completamento dell'intervento entro il termine di tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata, comporta la necessità di attivare una nuova procedura, senza che l'annullamento o l'accertamento della nullità degli atti endoprocedimentali possa comunque incidere sulla posizione giuridica del privato, determinando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Infine, l'abuso del procedimento da parte del privato, attraverso la reiterazione di istanze incomplete e il frazionamento artifizioso dell'intervento, può integrare un'ipotesi di concorso di colpa nella produzione del danno, escludendo il nesso di causalità tra la condotta dell'Amministrazione e il pregiudizio lamentato.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/09/2024

N. 16751/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01973/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2021, proposto dal sig. ((omissis)), in proprio e nelle vesti di titolare dalla ditta individuale ((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Tessennano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre 73;

per la declaratoria della nullità o, in subordine, dell’annullamento

- del pr…

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