Cassazione penale Sez. II sentenza n. 33569 del 1 agosto 2016

ECLI:IT:CASS:2016:33569PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel pronunciarsi sul ricorso avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, afferma che: 1. Il tribunale del riesame ha il potere-dovere di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo i casi di motivazione mancante o apparente, in cui ricorre un vizio non emendabile e deve seguire l'annullamento del provvedimento. Nel caso di specie, l'omissione del giudice di prime cure di esaminare un singolo elemento di prova a discolpa non integra una motivazione mancante o meramente apparente, sicché il tribunale del riesame ha legittimamente proceduto a una rivalutazione del complessivo materiale probatorio. 2. In tema di riesame, l'omessa trasmissione al tribunale di un atto a contenuto probatorio a carico dell'indagato, già valutato dal giudice di prime cure, non determina la violazione dell'obbligo di deposito previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., ma implica soltanto che di tale atto non si tenga conto nella decisione sull'istanza di riesame, con conseguente annullamento dell'ordinanza cautelare qualora il quadro indiziario, per effetto del venir meno di tale elemento, non conservi il carattere di gravità richiesto. 3. L'indagato non ha interesse a dedurre l'omessa applicazione delle garanzie spettanti all'indagato di reato connesso, essendo tali garanzie poste nell'interesse del dichiarante e non dei terzi interessati dalle sue dichiarazioni. Il tribunale del riesame ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni delle persone offese, valorizzandone il riscontro con le deposizioni di altri soggetti. 4. Non sussiste alcuna incompatibilità logica tra l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della L. n. 203 del 1991 e l'afferenza delle persone offese alla medesima consorteria criminosa dell'indagato, atteso che tale circostanza aggravante può operare anche nei confronti di soggetti organici alla stessa associazione mafiosa, in ragione della forza intimidatrice del clan. 5. La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari fondata sulla ricorrenza della predetta circostanza aggravante è legittima.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente

Dott. RAGO Geppino - Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, in funzione di giudice d'appello, n. 6938/2015 emessa in data 5 gennaio 2016;
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dott. ((omissis));
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 dicembre 2015, il g.i.p. del Tribunale di Napoli ha applicato a (OMISSI…

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