Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1690 del 18 febbraio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:1690PEN

Massima

Massima ufficiale
L'errore scriminante, previsto dall'. 47 cod. pen., deve cadere su di un estremo materiale del reato nei suoi concreti elementi e deve riguardare personalmente l'agente e non altra persona. Quando, invece, l'autore del fatto abbia erroneamente inteso la esistenza o la inesistenza della normativa applicabile in ordine ad una situazione di fatto da lui conosciuta ed apprezzata nei termini reali, il suo errore sulla liceità del comportamento si risolve in ignoranza della legge penale, che non attenua né scrimina la responsabilità, ostandovi l'. 5 cod. PEN..

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