Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7068 del 16 giugno 1994

ECLI:IT:CASS:1994:7068PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, ultimo comma della legge 7 agosto 1982, n. 516 (omesso versamento all'erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparita` di trattamento fra sostituto e soggetto passivo d`imposta, in quanto non prevede alcuna "soglia" di non punibilita`. Detta norma punisce, infatti, una condotta affatto diversa da quella prevista dai reati di cui all'art. 1 legge citata. Mentre in questi ultimi viene in rilievo l'omessa fatturazione o annotazione, nei registri contabili obbligatori ai fini dell'imposta sul reddito o dell'I.V.A., di corrispettivi e con riferimento all'ammontare di essi sono fissate le "soglie", di non punibilita`, la fattispecie di cui all'art. 2, ultimo comma legge n. 516/1982 fa riferimento non gia` a somme incassate dal soggetto, sulle quali egli e` tenuto a pagare l'imposta, ma somme altrui che dal sostituto d`imposta sono state ritenute, a titolo di acconto o di imposta, per essere versate all'erario.

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