Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12652 del 21 dicembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:12652PEN

Massima

Massima ufficiale
L'inosservanza del termine entro cui, a norma dell'art. 242, comma quarto, D.L. 28 luglio 1989, n. 271, il pretore, nei procedimenti di sua competenza nei quali alla data del 31 dicembre 1990 l'istruttoria è ancora in corso, è tenuto a pronunciare sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero a disporre il giudizio direttissimo comporta automaticamente l'applicazione del nuovo codice e quindi, la nullità degli atti qualora, nonostante la scadenza del detto termine, il procedimento prosegue in fase istruttoria con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza pretorile con cui era stato dichiarato o non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere proseguita, ai sensi dell'art. 242, comma quarto, D.L. 1989, n. 271).

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