Cassazione penale Sez. II sentenza n. 605 del 13 marzo 1996

ECLI:IT:CASS:1996:605PEN

Massima

Massima ufficiale
Avverso la decisione del giudice del dibattimento che rigetta l`istanza di restituzione delle cose sequestrate e` ammessa esclusivamente l`impugnazione insieme della sentenza; non puo` infatti ipotizzarsi ne` la ricorribilita` per cassazione di tale provvedimento in applicazione della disciplina del procedimento camerale prevista dall`art. 127 cod. proc. pen., in quanto l`art. 263 cod. proc. pen., che regola la speciale procedura per la restituzione delle cose sequestrate, rinvia alle forme previste dal predetto art.  127 soltanto con riferimento alla fase delle indagini preliminari e non del giudizio, ove e` gia` instaurato un pieno contraddittorio; ne` l`esperibilita` dell`incidente di esecuzione ai sensi dell`art. 666, terzo comma, cod.  proc. pen., poiche` il medesimo art. 263 cod. proc. pen. contempla tale procedura soltanto nell`ipotesi di "sentenza non piu` soggetta ad impugnazione".  (Cass., sez. II, c.c. 5 febbraio - 13 marzo 1996, Di Rosa).

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