Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9311 del 28 giugno 1990

ECLI:IT:CASS:1990:9311PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel reato di diserzione cosiddetta "impropria", prevista dall`art. 148, n. 2 C.P.M.P., ai fini della conigurabilita` del "giusto motivo", che legittima la mancata presentazione del militare nei cinque giorni successivi a quello prefisso, l`eventuale impedimento alla presentazione deve trarre origine da una situazione transitoria ed improvvisa. (Fattispecie in cui e` stato ritenuto non "giusto" il motivo della necessita` di lavorare per aiutare la famiglia).

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