Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 4703 del 2018

ECLI:IT:TARNA:2018:4703SENB

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'esecuzione del giudicato, dichiara la cessazione della materia del contendere quando la parte ricorrente abbia già ottenuto il pagamento delle somme richieste, condannando l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato. In tali casi, il giudice ordina l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente, a tutela dei diritti e della dignità della stessa. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che, nell'ambito dell'esecuzione di un giudicato amministrativo, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere qualora la parte ricorrente abbia già ottenuto quanto richiesto, condannando l'amministrazione resistente alle spese di lite e al rimborso del contributo unificato. In tali ipotesi, il giudice dispone l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente, al fine di tutelare i suoi diritti e la sua dignità. La massima giuridica che sintetizza tale principio è la seguente: Nell'esecuzione del giudicato amministrativo, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quando la parte ricorrente abbia già ottenuto quanto richiesto, condannando l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato. In tali casi, il giudice ordina l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità. Il giudice amministrativo, nell'esecuzione del giudicato, può dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la parte ricorrente abbia già ottenuto quanto richiesto, condannando l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato. In tali ipotesi, il giudice dispone l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente, al fine di tutelare i suoi diritti e la sua dignità. Tale principio si fonda sull'esigenza di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, assicurando l'adempimento del giudicato, nonché sulla necessità di bilanciare il diritto di difesa della parte ricorrente con il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Sentenza completa

Pubblicato il 16/07/2018

N. 04703/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03762/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3762 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati -OMISSIS-, -OMISSIS-, con domicilio eletto presso lo studio -OMISSIS- in Napoli, via C. Rosaroll, 70 presso S.Ruoppolo;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l’esecuzione

del giudicato dell'ordinanza n.-OMISSIS- emessa dalla Corte di appello di Napoli IV sezione bis civile.

Visti il ricorso …

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