Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1370 del 2006

ECLI:IT:TARNA:2006:1370SENT

Massima

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Il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria (ora sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria) ha valore legale tipico di rigetto, costituendo un'ipotesi di silenzio significativo alla quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego. Pertanto, l'impugnazione del silenzio non può comportare la mera declaratoria dell'obbligo di provvedere, ma il sindacato giurisdizionale deve estendersi alla verifica della legittimità del provvedimento negativo tacito in relazione ai motivi d'impugnativa dedotti. L'obbligo di "adeguata motivazione" riguarda solo l'ipotesi in cui l'amministrazione ritenga di accogliere la richiesta di accertamento di conformità, mentre le censure proposte avverso il silenzio-diniego, per trovare accoglimento, devono attenere alla fondatezza della pretesa, vale a dire devono essere idonee a dimostrare la sussistenza dei presupposti a base dell'invocata sanatoria. La mancanza di motivazione non può assumere rilievo in quanto ogni silenzio significativo è naturalmente carente di motivazione, sicché ritenere illegittimo per difetto di motivazione un diniego tacito significherebbe sostenere che il legislatore abbia previsto la formazione di atti inevitabilmente illegittimi, conclusione alla quale non è possibile aderire. Inoltre, l'apertura di un passo carrabile per l'accesso ad una proprietà realizzato mediante rimozione dei cordoli del marciapiede e sistemazione del varco, abbisogna della concessione di costruzione e non può essere considerata opera di manutenzione straordinaria.

Sentenza completa

FATTO
Si assume in atto introduttivo di giudizio che il ricorrente il 18 aprile 1996 notificava all'amministrazione comunale richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura di un varco carrabile, al fine di poter accedere ad un fondo intercluso di sua proprietà.
Successivamente l'Ente Nazionale per le Strade, giusta nota del 29 aprile 1996, n. 37206, autorizzava ex art. 26, comma terzo, del dlgs 285/1992, la realizzazione delle opere di cui sopra, inducendo inequivocabilmente il ricorrente all'esecuzione dei predetti lavori.
Tuttavia, con ordinanza del 21 novembre 1996, n. 99, il sindaco p.t. contestava la realizzazione dell'opera disponendo il ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorrente in considerazione della determinazione sindacale, il 12 febbraio 1997 presentava richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 13 L. 47/1985, essendo infruttuosamente decorsi i sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di sanat…

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