Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 684 del 12 gennaio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:684CIV

Massima

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Il decreto ingiuntivo, seppur non opposto, è inopponibile alla massa dei creditori in caso di fallimento, in quanto il suo acquisto di efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, è subordinato alla dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Pertanto, in mancanza di tale dichiarazione di esecutività intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, il decreto ingiuntivo non può essere opposto alla procedura concorsuale, essendo necessario che ogni credito sia accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 l. fall., a prescindere dal fatto che il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire la par condicio creditorum e l'unitarietà della procedura fallimentare, in cui tutti i crediti devono essere sottoposti al medesimo vaglio di ammissibilità, indipendentemente dalla loro natura e dal titolo in base al quale sono vantati. La mancata dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo prima del fallimento comporta pertanto la sua inopponibilità alla massa dei creditori, non essendo sufficiente il mero passaggio in giudicato sostanziale del provvedimento, in assenza del requisito formale di cui all'art. 647 c.p.c.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

Dott. LAMORGESE ((omissis)) - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28229-2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA (OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
avverso il decreto n. 96/2015 del TRIBUNALE di VERONA del 27/10/2015, depositato il 30/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio …

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