Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 339 del 2022

ECLI:IT:TARMI:2022:339SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare la sentenza, ha formulato la seguente massima giuridica: Il potere repressivo degli abusi edilizi attiene alla riscontrata difformità tra le opere consentite dal titolo edilizio e quelle effettivamente realizzate, senza che sia necessario un previo annullamento del titolo stesso. Il potere di annullamento ha, infatti, per presupposto l'accertata sussistenza di un vizio genetico del provvedimento, mentre il potere repressivo si riferisce alla mera difformità rispetto a quanto autorizzato, senza incidere sulla validità del titolo. Gli incrementi volumetrici realizzati in assenza o in difformità dal titolo edilizio, anche se qualificabili come "volumi tecnici", non possono essere esclusi dal computo della volumetria complessiva, in quanto la nozione di "volume tecnico" è circoscritta ai soli manufatti strettamente necessari per esigenze tecniche e funzionali della costruzione, privi di autonoma utilizzazione. Al contrario, gli interventi che determinano un aumento del volume dell'edificio, anche se motivati da esigenze di consolidamento strutturale, assumono rilevanza urbanistica ed edilizia. Ai fini della tutela paesaggistica, l'art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria per gli interventi che abbiano comportato la creazione di nuovi volumi o l'aumento di quelli preesistenti, a prescindere dalla loro percepibilità visiva e dalla loro destinazione d'uso. La rilevanza paesaggistica degli interventi non è, infatti, subordinata alla loro visibilità o alla loro qualificazione come "volumi tecnici", ma discende direttamente dalla previsione normativa. L'ordine di demolizione degli abusi edilizi ha natura reale e non personale, essendo rivolto al proprietario del bene in quanto soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, a prescindere dalla sua responsabilità nella realizzazione dello stesso. Il danno da ritardo nell'adozione del provvedimento finale non può essere presunto in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato, essendo necessario dimostrare il nesso di causalità tra il ritardo e il concreto pregiudizio subito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ce. An., rappresentato e difeso dall'avvocato Um. Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
- Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ca. Or., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, ubicati in Milano…

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