Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 693 del 2016

ECLI:IT:TARSA:2016:693SENT

Massima

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Il rilascio del titolo edilizio in sanatoria da parte della pubblica amministrazione comporta la cessazione della materia del contendere in un giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di demolizione di un immobile abusivo. Ciò in quanto il titolo in sanatoria, emesso ai sensi della normativa vigente, legittima la realizzazione dell'opera edilizia, facendo venir meno il presupposto per l'adozione del provvedimento demolitorio. Il giudice amministrativo, in tale ipotesi, è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere, non potendo più pronunciarsi nel merito della controversia, in quanto l'interesse del ricorrente all'annullamento dell'atto impugnato risulta soddisfatto per effetto del rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il titolo in sanatoria sia stato emesso successivamente all'instaurazione del giudizio, purché prima della decisione finale, in quanto l'interesse del ricorrente risulta comunque integralmente soddisfatto. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, non potendo egli più esaminare la legittimità del provvedimento impugnato, essendo venuto meno il suo oggetto. Ciò in quanto il giudizio amministrativo ha natura essenzialmente impugnatoria, sicché, una volta che l'atto impugnato abbia perso efficacia per effetto di un provvedimento successivo, non vi è più alcun interesse del ricorrente da tutelare e, di conseguenza, il giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non comporta alcuna pronuncia sul merito della controversia, né alcuna valutazione sulla legittimità o meno del provvedimento impugnato, essendo essa fondata unicamente sulla sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. Pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non pregiudica in alcun modo la possibilità per l'amministrazione di adottare in futuro un nuovo provvedimento, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto. Infine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non comporta alcuna condanna al pagamento delle spese di giudizio, le quali vengono dichiarate irripetibili.

Sentenza completa

N. 01049/2011
REG.RIC.

N. 00693/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01049/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Salerno, largo Plebiscito, 6;

contro

Comune di Montoro Inferiore in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione n. 39/2011 emessa dal Settore tecnico del Comune di Montoro Inferiore (AV);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la nota del 31 marzo 2015;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

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