Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22857 del 23 maggio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:22857PEN

Massima

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Il falso materiale in atto pubblico, punito dall'art. 476 commi 1 e 2 c.p., sussiste quando l'agente appone una falsa attestazione su un registro di protocollo, utilizzando un numero di protocollo già precedentemente riferito ad altri atti, indipendentemente dall'effettiva spedizione o meno del documento protocollato, atteso che l'annotazione sul registro attesta il fatto che un plico sia stato spedito o sia pervenuto nella data risultante dalla stessa, senza che rilevi l'eventuale mancata o ritardata spedizione, la quale attiene piuttosto ad un profilo di falsità ideologica. Ai fini della configurabilità del reato di falso materiale, è sufficiente l'accertamento della falsità oggettiva dell'annotazione, a prescindere dalla valutazione della sussistenza del dolo, il quale può essere desunto anche dal comportamento successivo dell'agente. Inoltre, le dichiarazioni rese dalla persona informata dei fatti, in una fase precedente all'assunzione della qualità di imputato, sono utilizzabili nel giudizio, in applicazione del principio di conservazione degli atti e della regola del tempus regit actum, senza che rilevi la successiva modifica della posizione processuale del dichiarante.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO L'impugnata sentenza della corte d'appello di Trento in data 26.09.2001 riduceva a mesi 8 di reclusione la pena inflitta a W. C. dal Gup del tribunale di Trento l'11.10.2000 per il reato p. e p. dall'art. 476 commi 1 e 2 c. p. L'imputato, nella qualità di segretario comunale di Coredo aveva falsificato le annotazioni sul registro di protocollo sub n. 3402 del 13.11.1995 facendo apparire come spedite delibere del Consiglio del 30.10.1985 -laddove il numero di protocollo, già regolarmente utilizzato in precedenza, si riferiva a concessioni edilizie- risultando poi che quelle delibere erano state inviate più di un anno dopo al destinatario ufficio Enti locali della PAT con lettera di accompagnamento 08.11.1996 non protocollata. La sentenza impugnata riteneva non controversa la materialità del fatto come descritto nell'imputazione, disattendeva la tesi difensiva di carenza del dolo e ribadiva la natura di allo pub…

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