Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1706 del 16 luglio 1988
ECLI:IT:CASS:1988:1706PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di lotta alla delinquenza mafiosa la differenza, nei presupposti e nei fini, tra il procedimento penale ed il procedimento di prevenzione non solo determina l`autonomia dei due procedimenti ma ha anche notevole rilevanza nelle questioni probatorie. Il primo richiede che la responsabilita` penale per un reato sia fondato su prove piene, che sono tali anche se di natura indiretta (indiziaria, secondo la comune definizione), in quanto gli indizi debbono condurre ad un giudizio di certezza sul fatto; il secondo prescinde dall`accertamento della responsabilita` penale per un reato, avendo come presupposto la pericolosita`, comune o qualificata, del soggetto, la quale richiede un giudizio essenzialmente prognostico rapportato a determinati parametri. Questo giudizio, cioe`, si fonda su elementi con minore efficacia probatoria che, tuttavia, qualora si tratti di pericolosita` qualificata dall`appartenenza ad associazione di tipo mafioso debbono raggiungere la consistenza dell`indizio con esclusione, quindi, di sospetti, congetture ed illazioni. Ne consegue che e` sufficiente ai fini dell`applicazione della misura di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso che gli indizi dimostrino anche la sola probabilita` che il prevenuto sia appartenente all`associazione stessa. da vedere: Sen 14/08/1987 2760 sez 1 Pen
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