Cassazione penale Sez. I sentenza n. 95 del 28 aprile 1983

ECLI:IT:CASS:1983:95PEN

Massima

Massima ufficiale
Il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte del tribunale della libertà è consentito soltanto per quei provvedimenti pronunciati successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva dell'anzidetto tribunale.

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