Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2586 del 26 febbraio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2586PEN

Massima

Massima ufficiale
E` infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 62 n. 6 cod. pen. sollevata sul rilievo che tale norma contrasterebbe con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non garantirebbe all'imputato sottoposto a giudizio per direttissima la possibilita` di giovarsi dell'attenuante suddetta, della quale invece l'imputato sottoposto a rito ordinario potrebbe agevolmente valersi. Invero la possibilita` per l'imputato giudicato con rito direttissimo di richiedere ai sensi dell'art. 503 c. p.p. del 1930 (e 451 nuovo c. p.p.) un termine "a difesa", utilizzabile in quanto tale per la tutela di ogni suo interesse e pertanto anche al fine di effettuare o semplicemente proporre nelle forme di legge le riparazioni dovute alla persona offesa esclude ogni possibile diversita` di trattamento, giuridicamente apprezzabile ex art. 3 Cost., tra l'imputato giudicato con il rito direttissimo e quello giudicato con il rito ordinario.

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