Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5189 del 25 maggio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:5189PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata - in relazione all'. 3 della costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'. 2, comma terzo, della legge n.. 110 del 1975, sotto il profilo che la norma predetta, prevedendo che la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi possa escludere l'attitudine a recare offesa alla persona per le armi ad aria compressa, lunghe e corte, ma non già per gli strumenti lanciarazzi, porrebbe in essere una non giustificata disparità di trattamento e di disciplina giuridica di situazioni di fatto uguali ed omogenee, posto che le armi ad aria compressa sono da ritenersi, per loro natura, ben più pericolose degli strumenti lanciarazzi. (La cassazione ha osservato che gli strumenti lanciarazzi anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quelle delle armi destinate all'offesa alla persona, presentano tuttavia caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare pienamente e razionalmente la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, la loro sottoposizione alla disciplina giuridica di queste). (conf. mass. 148.529;

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