Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8894 del 8 agosto 2000
ECLI:IT:CASS:2000:8894PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di reato di diffamazione col mezzo della stampa, ai fini dello scrutinio circa la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e l'osservanza dei limiti del medesimo,bisogna avere riguardo alla verità, quale risulta al momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto venga successivamente accertato. Pertanto, l'eventuale discrepanza tra i fatti narrati e quelli effettivamente accaduti non esclude che possa essere invocato l'esercizio del diritto di cronaca, anche sotto il profilo della putatività, quando l'agente, pur avendo assolto tutti gli oneri connessi all'obbligo di un adeguato controllo delle notizie che intende diffondere, si trovi ad avere una percezione difettosa o erronea della realtà.
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