Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5901 del 23 febbraio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:5901CIV

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: In materia di appalti pubblici, ai sensi del D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 164 e ss., l'appaltatore che pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere di iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede. Tale onere sussiste anche con riguardo ai c.d. "fatti continuativi", come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, e rispetto a questi ultimi detto onere diventa operativo quando la potenzialità del danno diventi obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di ordinaria diligenza e di buona fede, da parte dell'appaltatore, il quale sia in grado di rilevarne l'esistenza e la misura presumibile, salvo a precisarne l'entità nelle successive registrazioni. Pertanto, il giudice di merito deve accertare il momento o i diversi momenti temporali in cui è emersa la concreta idoneità delle disposte sospensioni a produrre i danni lamentati dall'impresa, tenendo conto anche della legittimità o meno delle sospensioni stesse, al fine di valutare la tempestività dell'iscrizione della riserva.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 25173/2016 proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente del Consiglio pro tempore - Ufficio del Commissario delegato per il superamento della situazione della Regione Calabria, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, L. 12.
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS) s.r.l., in proprio e nella qualita' di mandataria del R.T.I. costi…

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