Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25894 del 1 luglio 2011

ECLI:IT:CASS:2011:25894PEN

Massima

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La confisca dei beni prevista dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992 (conv. in l. n. 356/1992) non presuppone un nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui è intervenuta la condanna, né tra tali beni e l'attività criminosa del condannato. È sufficiente che sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica, senza che risulti una giustificazione credibile circa la provenienza dei beni. A tal fine, i termini di raffronto dello squilibrio devono essere fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti. L'onere di fornire una giustificazione credibile circa la provenienza dei beni incombe sul condannato, non essendo necessario per il giudice ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui è intervenuta la condanna, né tra tali beni e l'attività criminosa del condannato. La confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nella citata legge può essere disposta anche in assenza di un nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui è intervenuta la condanna, essendo sufficiente la mera sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica, senza che risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Il giudice, pertanto, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunciato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato, dovendo la confisca essere sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica, e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo - Presidente

Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere

Dott. BARBARISI Mauriz - rel. Consigliere

Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere

Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

So. Si. n. il (OMESSO);

avverso l'ordinanza 16 dicembre 2009 - GIP del Tribunale di Pistoia;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ((omissis));

lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle amme…

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