Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6831 del 8 agosto 1987

ECLI:IT:CASS:1987:6831CIV

Massima

Massima ufficiale
Lo sciopero e` un diritto individuale del lavoratore ma suscettibile di collettivo esercizio, in quanto diretto alla tutela di un interesse collettivo. pertanto, ancorche` per l`attuazione dello sciopero, non si richieda una formale proclamazione ne` una preventiva comunicazione al datore di lavoro (salva la eventuale particolare disciplina del codice di autoregolamentazione), e` necessario che l`astensione, totale o parziale, del lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l`iniziativa della sua attuazione, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tu tela di un interesse collettivo.  da vedere:[s85\06177] [s84\04620]

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