Cassazione penale Sez. I sentenza n. 71 del 30 gennaio 1984
ECLI:IT:CASS:1984:71PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di misure di prevenzione non si ha intangibilità di giudicato qualora il prevenuto sia sottoposto, dopo che era cessata la esecuzione della precedente misura, ad una misura del tutto nuova, fondata su circostanze nuove e diverse, tutte successive al precedente provvedimento divenuto già definitivo.
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